Art. 29 — Accertamenti sanitari sui riformati ed ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti
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Gli organi della mobilitazione civile hanno facolta' di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, da effettuarsi ad opera di un ufficiale medico superiore delle Forze armate o di un professore di ruolo della Regia universita', ove esistano nel Comune, i cittadini di cui agli articoli 22 e 25. Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 e 28 a seconda che sia stata o non indetta la mobilitazione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
