Art. 39 — Inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti - Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
I direttori degli stabilimenti destinati a divenire ausiliari e le persone preposte agli organi della mano d'opera competenti, che non ottemperino agli obblighi loro incombenti fin dal tempo di pace o all'atto della mobilitazione nei riguardi del personale avente obblighi militari, o dell'assunzione della mano d'opera, sono puniti con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 500 a 3000, salve le maggiori pene stabilite per casi altrimenti previsti dalla presente o da altre leggi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
