Disciplina di guerra
Art. 42 — Contravvenzioni alle disposizioni sulla mano d'opera. Sanzioni
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Le contravvenzioni alle norme relative alla mano d'opera, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda da lire 100 a lire 5000.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
