Disciplina di guerra

Art. 42 — Contravvenzioni alle disposizioni sulla mano d'opera. Sanzioni

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Le contravvenzioni alle norme relative alla mano d'opera, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda da lire 100 a lire 5000.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art42 · fonte del testo