Disciplina di guerra
Art. 43 — Impiego indebito del dispensato, ammesso a ritardo od esonerato - Sanzioni
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Chiunque, senza autorizzazione della autorita' competente, adoperi il dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione in mansioni diverse da quelle che determinarono la concessione della dispensa, del ritardo o dell'esonerazione, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
