Art. 44 — Trasgressioni al disposto dell'articolo 7 della legge n. 969 - Sanzioni
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Chi, avendone l'obbligo, non ottempera fino dal tempo di pace al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, che impone alle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, alle societa' ed associazioni designate dalla Commissione Suprema di difesa di tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione, e' punito con ammenda non inferiore a lire 3000. Il regolamento determinera' quale o quali persone, facenti parte dell'associazione sindacale, societa' od associazione, abbiano l'obbligo di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
