Disciplina di guerra

Art. 46 — Contravvenzioni alle disposizioni sui censimenti ordinati ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra. Sanzioni

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Le contravvenzioni alle norme emanate per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda non inferiore a lire 500.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art46 · fonte del testo