Disciplina di guerra
Art. 47 — Infrazioni in genere alle norme sulla disciplina di guerra - Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
Le infrazioni alle norme sulla disciplina di guerra, non previste come reato dalla presente o da altre leggi, sono punite con ammenda non inferiore a lire 100.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
