Disciplina di guerra

Art. 47 — Infrazioni in genere alle norme sulla disciplina di guerra - Sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

Le infrazioni alle norme sulla disciplina di guerra, non previste come reato dalla presente o da altre leggi, sono punite con ammenda non inferiore a lire 100.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art47 · fonte del testo