Disciplina di guerra

Art. 51 — Smobilitazione civile collettiva e individuale

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E' sempre in facolta' del Governo e della autorita' cui e' demandato per legge l'incarico di ordinare la mobilitazione civile, collettiva o individuale, di decretare la smobilitazione, sia collettiva che individuale, anche prima che cessi la mobilitazione militare.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art51 · fonte del testo