Disciplina di guerra
Art. 51 — Smobilitazione civile collettiva e individuale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
E' sempre in facolta' del Governo e della autorita' cui e' demandato per legge l'incarico di ordinare la mobilitazione civile, collettiva o individuale, di decretare la smobilitazione, sia collettiva che individuale, anche prima che cessi la mobilitazione militare.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
