Disciplina di guerra
Art. 52 — Territorio di applicazione della legge
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
La presente legge ha vigore in tutto il territorio dello Stato dichiarato o non dichiarato in stato di guerra.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
