Art. 7 — Ingiunzioni e prescrizioni del Comitato e ricorsi contro di esse
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Il Comitato di resistenza civile, di cui all'art. 5, puo', ove necessario, ingiungere ai cittadini che non siano mobilitati civili, di prestare la loro attivita' nel termine, nel luogo e nel modo che riterra' del caso. Lo stesso Comitato ha facolta' di prescrivere determinate direttive agli Enti ed Associazioni locali, di cui all'articolo 1, che non siano mobilitati civili. Contro le ingiunzioni e prescrizioni di cui sopra e' ammesso unicamente ricorso al prefetto. La decisione del prefetto e' insindacabile.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
