Art. 8 — Mobilitazione degli Enti
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In caso di mobilitazione il Governo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, dichiara quali enti ed associazioni, pubblici e privati, siano civilmente mobilitati. Qualora tuttavia speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione civile di determinati enti potra' disporsi anche senza pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso poi per gli stabilimenti ausiliari la mobilitazione civile si verifica all'atto stesso della ricezione dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, emanato dall'organo per le fabbricazioni di guerra.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
