In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione. Le somme eventualmente gia' corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate. L'indennita' di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, gia' corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 13 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1079~art2 · fonte del testo