Art. 16 — Indennità di licenziamento - Disciplina
Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non e' dovuta la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione. Il diritto alla predetta indennita' se spettante in base alle vigenti disposizioni e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennita' e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
12La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 1993 n. 401 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima."
Testo vigente dal 25 novembre 1993
