In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.

Testo vigente dal 9 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1090~art1 · fonte su Normattiva