Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturate durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Testo vigente dal 9 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-06;277~art3 · fonte su Normattiva