Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816
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[1]Gli insegnanti di educazione fisica, pur rimanendo una dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando federale della G.I.L, sono subordinati al capo dell'istituto per l'attivita' che svolgono nella scuola e sono tenuti all'osservanza degli obblighi scolastici derivanti dal proprio insegnamento.
[2]Gli eventuali rilievi sulla loro opera devono essere segnalati dal capo dell'istituto al Regio provveditore agli studi che li comunichera' al Comando federale per gli eventuali provvedimenti.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946
