Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816

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[1]Il voto di educazione fisica e' considerato alla stessa stregua del voto delle altre discipline a tutti gli effetti, compresi gli esoneri totali o parziali dalle tasse scolastiche previsti dalle vigenti disposizioni.

[2]Nella scuola media il giudizio dell'insegnante di educazione fisica concorre, con quelli degli altri insegnanti, nella valutazione dell'alunno.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1361~art4 · fonte del testo