Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946. Leggi il testo vigente →
[1]Il voto di educazione fisica e' considerato alla stessa stregua del voto delle altre discipline a tutti gli effetti, compresi gli esoneri totali o parziali dalle tasse scolastiche previsti dalle vigenti disposizioni.
[2]Nella scuola media il giudizio dell'insegnante di educazione fisica concorre, con quelli degli altri insegnanti, nella valutazione dell'alunno.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946
