Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816
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[1]Dalle lezioni di educazione fisica si puo' essere esonerati solo per motivi di salute.
[2]Gli esoneri temporanei o permanenti, totali o parziali, sono accordati, per il tramite del capo d'istituto, al quale vanno presentate le relative domande, dal Comando federale della G.I.L.
[3]Il diploma di abilitazione magistrale conseguito con esonero dell'educazione fisica non e' valido per l'esercizio dell'insegnamento elementare.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946
