Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816

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[1]Dalle lezioni di educazione fisica si puo' essere esonerati solo per motivi di salute.

[2]Gli esoneri temporanei o permanenti, totali o parziali, sono accordati, per il tramite del capo d'istituto, al quale vanno presentate le relative domande, dal Comando federale della G.I.L.

[3]Il diploma di abilitazione magistrale conseguito con esonero dell'educazione fisica non e' valido per l'esercizio dell'insegnamento elementare.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1361~art5 · fonte del testo