Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816
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[1]Il capo d'istituto vigila sulla regolare corresponsione dello tasse di educazione fisica.
[2]Il capo d'istituto ed i presidenti delle Commissioni esaminatrici devono, sotto la loro responsabilita', escludere dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami gli alunni ed i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse di educazione fisica dovute.
[3]Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati che non abbiano pagato le tasse predette.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 29 gennaio 1946
