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Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge. La sottocommissione ha il compito di:

  • 1)esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;
  • 2)esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in piu' province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art18 · fonte su Normattiva