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Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnera' agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art25 · fonte su Normattiva