Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Art. 28 — Vigilanza
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La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
