Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Art. 31 — Entrata in vigore
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La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo 18. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
