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La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo 18. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art31 · fonte su Normattiva