Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Art. 4 — Invalidi del lavoro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
