Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Art. 11 — Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo

La responsabilita' politica della cooperazione allo sviluppo e' attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarieta' e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonche' la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro e' invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

Testo vigente dal 28 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art11 · fonte su Normattiva