Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 3Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilita' generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresi', l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonche', ferma restando la titolarita' dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attivita' subacquee. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art3 · fonte su Normattiva