Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Art. 16 — Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della societa' civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle universita' e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 28 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art16 · fonte su Normattiva