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Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

Testo in vigore dal 28 agosto 2014 al 1 marzo 2020

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art25 · fonte su Normattiva