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Al procaccia e' attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160, e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19: Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 e' considerato utile nei riguardi dei procaccia, in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio e' fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170. Rimangono in vigore, in quanto applicabili le norme contenute nella legge 13 dicembre 1956, n. 1410. Le competenze accessorie spettano nei casi e nelle misure previste dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni. Sono concessi ai procaccia, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art14 · fonte del testo