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Ai procaccia in servizio spetta la concessione di otto viaggi all'anno di corsa semplice, sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta concessa agli impiegati civili statali. Uguale concessione e' fatta alle persone di loro famiglia conviventi a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno, pure di corsa semplice. L'Amministrazione delle ferrovie viene integralmente rimborsata da quella postale della differenza tra la tariffa ordinaria e quella ridotta per i viaggi effettuati nonche' della spesa inerente alla relativa liquidazione.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art16 · fonte del testo