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Le disposizioni stabilite nello statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, riammissione, sanzioni disciplinari, sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale, si osservano, in quanto applicabili, per i procaccia effettivi. Ai procaccia effettivi possono essere inoltre inflitte la punizione della destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata, e l'ammenda disciplinare stabilita per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'ammenda e la censura sono inflitte dal competente direttore provinciale; la riduzione dello stipendio e' inflitta dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Le punizioni della sospensione dalla qualifica, della destinazione ad altro posto e della destituzione sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali. La destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata puo' essere inflitta per le mancanze previste dall'articolo 81 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che rivestano particolare gravita' e che determinano incompatibilita' ambientale.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art17 · fonte del testo