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Contro i provvedimenti disciplinari dell'ammenda e della censura adottati dal direttore provinciale e' ammesso il ricorso per via gerarchica al direttore generale; contro il, provvedimento disciplinare della riduzione dello stipendio adottato dal direttore provinciale e' ammesso ricorso al Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963
