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I posti di procaccia per i quali l'Amministrazione ha stipulato l'obbligazione personale in base ad una prestazione giornaliera di almeno 5 ore, in sede di prima applicazione della presente legge, vengono assegnati senza concorso:

  • a)ai procaccia, scambisti, portapacchi e vuotacassette effettivi, vincolati con obbligazione personale;
  • b)agli incaricati, vincolati con obbligazione provvisoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nel posto da almeno un anno con detta qualifica. Gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 ed avere un'eta' compresa fra il 18° ed il 70° anno.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art21 · fonte del testo