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La nomina dei procaccia e' disposta con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, previo concorso per titoli, in base a graduatoria unica di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali salvo i casi di assegnazione senza concorso previsto dall'articolo 6. Il concorso e' unico per tutti i posti disponibili. La graduatoria e' formata tenendo conto del servizio comunque prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della attitudine dei concorrenti, del grado di istruzione, delle benemerenze militari e di altri titoli particolari. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, e, in subordine, dall'eta'. Alla graduatoria di merito segue una graduatoria suppletiva, nella quale e' incluso un numero di candidati idonei pari a quello dei posti messi a concorso. L'assegnazione dei vincitori del concorso ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare. I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangano disponibili perche' non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria. Una aliquota dei posti messi a concorso in misura non superiore al 10 per cento, deve essere riservata agli invalidi di guerra.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art3 · fonte del testo