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I procaccia prestano giuramento dinnanzi al direttore provinciale competente. Essi debbono risiedere nel territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono assegnati. Tuttavia, il direttore provinciale puo', per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzati a risiedere in localita' non lontane.
Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963
