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I procaccia hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente di designare propri sostituti che, sotto la periodo di riposo di cui all'articolo 12 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento. I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed essere autorizzati dalla Direzione provinciale. In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti sono affidati in reggenza ai sostituti. Ad essi compete durante il periodo dell'incarico il trattamento economico iniziale che spetta al titolare. In caso di istituzione di un nuovo posto, il servizio viene temporaneamente e affidato, con provvedimento del direttore provinciale ad un reggente. Nella scelta hanno la preferenza, tra gli aspiranti idonei, i titolari dei posti soppressi, i reggenti che siano cessati dall'incarico non per demerito e i sostituti. I reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi dei procaccia effettivi; essi pero' possono, in ogni tempo e a discrezionale giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere esonerati dall'incarico.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art5 · fonte del testo