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I posti di procaccia sono assegnati senza concorso, sempreche', gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

  • a)al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilita' fisica o cessato dal servizio per limiti di eta'. Non ha titolo alla assegnazione il coniuge che abbia superato l'eta' di cinquantacinque anni ed abbia diritto alla pensione di riversibilita'. L'avente titolo all'assegnazione deve aver prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di procaccia, reggente o effettivo, oppure deve aver rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualifica di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi. I predetti periodi di anzianita' di qualifica e di servizio sono ridotti alla meta' per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;
  • b)al sostituto o al reggente che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto stesso abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche per almeno due anni. L'assegnazione non puo' essere accordata nei casi di vacanza del posto conseguente a dimissioni o a trasferimento a domanda, nonche' quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;
  • c)al procaccia di posto soppresso o trasformato (qualora manchi la possibilita' di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato) limitatamente ad altro posto per il quale e' stabilita almeno uguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;
  • d)all'incaricato con obbligazione personale, quando, per effetto della elevazione della durata della prestazione giornaliera ad almeno 5 ore, si debba istituire un posto di procaccia.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art6 · fonte del testo