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Le domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti in base all'articolo precedente lettere a), b), c) e competente, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di soppressione del posto.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art7 · fonte del testo