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Il rapporto di servizio cessa per:

  • 1)difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti per la nomina;
  • 2)motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, che determinino l'inidoneita' al servizio per un periodo superiore alla durata, massima dell'aspettativa stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  • 3)scadenza della durata massima dell'aspettativa per motivi di salute stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ove permanga l'inidoneita' fisica al servizio;
  • 4)compimento del 65° anno di eta'. La cessazione del rapporto di servizio e' dichiarata, con provvedimento motivato del direttore generale.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art8 · fonte del testo