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Su domanda degli interessati puo' essere consentito il cambio tra due posti per i quali sia stabilita uguale durata della prestazione giornaliera. I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale; quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale. I procaccia effettivi possono essere trasferiti a domanda in altro posto disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera che differisca di una sola ora in piu' o in meno. Gli interessati debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della disponibilita' del posto cui aspirano. Fra gli aventi titolo che abbiano chiesto il trasferimento nello stesso posto e' preferito quello che ha maggiore anzianita' di servizio nella categoria. Con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali, i procaccia possono essere destinati ad altro posto con prestazione giornaliera di uguale durata, per motivi di incompatibilita' ambientale.
Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963
