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Per la importazione e la vendita di birra estera e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'articolo 17, n. 2. Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 7 luglio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art20 · fonte su Normattiva