Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio. Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario locale.
Testo vigente dal 17 settembre 1962
