Art. 37 — Autorizzazione al commercio all'ingrosso
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
- 1)le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
- 2)le generalita' della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- 3)l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
- 4)le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si intende commerciare. Il Ministro per la sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 3 marzo 1983
