Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa. I locali, gli impianti ed i recipienti gia' esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore. E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformita' delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art31 · fonte su Normattiva