I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalita' che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art9 · fonte su Normattiva