Art. 213
Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne. In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila. 24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1954, n. 262
24La L. 15 maggio 1954, n. 262 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inosservanza degli articoli 213 e 214 del testa unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione".
Testo vigente dal 12 giugno 1954, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva