Art. 5 — D i r i t t i
Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti i diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalita' fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale e' delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni piu' rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.
Testo vigente dal 6 luglio 1990
