Art. 186
[1]Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 luglio 1949, n. 408
13La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Testo vigente dal 18 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva