Art. 33 jobs actForma del contratto di somministrazione

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Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

  • a)gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
  • b)il numero dei lavoratori da somministrare;
  • c)l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
  • d)la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
  • e)le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
  • f)il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.

Testo vigente dal 24 giugno 2015 al 13 agosto 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art33 · fonte su Normattiva