Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attivita' produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, puo' concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla "Relazione previsionale e programmatica" e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilita' di cui alla presente legge. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalita' di attuazione del presente articolo. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art10 · fonte su Normattiva